La consultazione si è svolta dal 15 al 28 ottobre 2026. Il progetto predisporrebbe gli strumenti giuridici per attuare il CARF dell'OCSE, introdurre comunicazioni sulle transazioni in attività virtuali dei residenti fiscali australiani e aggiornare il Common Reporting Standard sui conti finanziari.

Per gli utenti, la novità proposta riguarda le informazioni che i fornitori invierebbero al fisco. La chiusura della consultazione non crea da sola un nuovo obbligo e non stabilisce se una singola operazione sia imponibile. L'amministrazione fiscale australiana chiarisce nel proprio aggiornamento legislativo che la misura non è ancora legge.

Due sistemi destinati a operare insieme

CARF organizza informazioni standardizzate che le autorità fiscali possono scambiarsi a livello internazionale. Secondo la proposta australiana, i prestatori soggetti al quadro raccoglierebbero i dati pertinenti e li comunicherebbero al Commissioner of Taxation, permettendo gli scambi con le giurisdizioni estere partecipanti.

Il Domestic Crypto Reporting Regime coprirebbe separatamente determinati scambi e trasferimenti dei residenti fiscali australiani. Il memorandum esplicativo collega il perimetro dei fornitori ai servizi su attività virtuali soggetti a registrazione nel sistema australiano antiriciclaggio.

Sono descritti scambi tra crypto e denaro, tra attività virtuali, custodia, trasferimenti e alcuni servizi finanziari collegati alle offerte. Non significa che qualsiasi fornitore comunicherebbe ogni movimento di qualsiasi wallet. Il test nazionale proposto riguarda uno scambio o trasferimento effettuato attraverso il servizio per un utente residente australiano nel periodo rilevante.

Una stessa impresa potrebbe ricadere in entrambi i regimi. Gli obiettivi si sovrappongono, ma utenti, operazioni e periodi vanno esaminati secondo le rispettive regole. Non sono due etichette per un adempimento necessariamente identico.

Luglio 2027 rimane una scadenza prevista

I paragrafi 1.35 e 1.36 del memorandum chiariscono una condizione essenziale. Il reporting nazionale trimestrale previsto dal 1° luglio 2027 richiede che il Commissioner adotti un atto per stabilire quel periodo. In assenza dell'atto, varrebbe un esercizio finanziario con inizio a quella data o successivamente.

Il documento descrive l'invio entro il trentunesimo giorno dopo la fine del periodo, salvo diversa disposizione del Commissioner. Si tratta del disegno proposto, non di una scadenza incondizionata già imposta alle piattaforme.

Il percorso internazionale segue un calendario diverso: raccolta di informazioni sull'anno solare 2027 e prime comunicazioni al Commissioner nel 2028. Anche il materiale pubblicato dall'ATO prevede il primo scambio internazionale CARF australiano nel 2028.

La parte interessata del progetto entrerebbe in vigore al primo inizio di trimestre solare successivo al Royal Assent. Approvazione, entrata in vigore e prima finestra di reporting costituiscono quindi passaggi diversi. Le date della consultazione non sostituiscono nessuno di questi momenti.

Quali informazioni potrebbero arrivare all'ATO

Il Tesoro prevede identificativi dei fornitori e nomi, indirizzi, numeri d'impresa quando pertinenti, dati bancari e tipi di entità degli utenti. Il memorandum contempla inoltre date e orari, nomi delle attività, valori in dollari australiani e identificativi delle transazioni.

I trasferimenti comprenderebbero movimenti tra fornitori, tra utenti e tra un utente e un wallet esterno. Segnalarli non dimostrerebbe da solo un cambiamento di proprietario o una cessione imponibile. Restano determinanti i fatti e le norme fiscali applicabili.

Questi sono campi proposti e aspettative esplicative, non uno schema tecnico definitivo. Per i titolari dei conti, dati identificativi corretti e documenti che colleghino i trasferimenti personali potrebbero facilitare eventuali chiarimenti. Il reporting del fornitore non sostituirebbe gli obblighi individuali di conservare la documentazione.

Molti dettagli arriverebbero con atti successivi

La bozza legislativa prevede che i regolamenti possano designare un quadro internazionale di reporting cooperativo. Atti ministeriali potrebbero poi precisare soggetti, utenti, operazioni, informazioni, tempi, adeguata verifica e sanzioni amministrative.

Il progetto quadro non costituisce quindi il manuale operativo finale. I fornitori avrebbero bisogno della legge approvata, degli atti subordinati e delle specifiche di comunicazione prima di considerare definitive le modalità. La consultazione comprende anche aggiornamenti del Common Reporting Standard esistente, distinto dal nuovo regime nazionale crypto.

Una base comune con DAC8, ma leggi separate

La Commissione europea descrive DAC8 come un sistema europeo di informazioni fiscali crypto basato su CARF. Le relative disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026, con procedure e scadenze nazionali da verificare.

La proposta australiana condivide la base internazionale, ma non rende DAC8 applicabile ai clienti australiani. Nessuno dei quadri introduce un'aliquota universale sulle crypto o un trattamento identico dei trasferimenti personali. I prossimi passaggi decisivi saranno il procedimento legislativo australiano e gli atti che trasformerebbero il progetto in obblighi concreti.