Se detieni stablecoin fuori dagli Stati Uniti, la novità riguarda prima di tutto le istituzioni comprese nel provvedimento. Non è un'autorizzazione mondiale per qualsiasi token legato al dollaro. Il comunicato dell'OCC cita emittenti consentiti, determinati emittenti esteri e attività di custodia svolte da entità sottoposte alla sua vigilanza. Non annuncia l'approvazione di tutti gli operatori già presenti sul mercato.
Il perimetro comprende riserve, rimborso e custodia
Il bollettino 2026-50 elenca le principali materie disciplinate: attività di riserva, rimborso, gestione del rischio, audit, segnalazioni, supervisione, custodia, domande e registrazioni. Sono previste anche esigenze di capitale e sostegno finanziario alla continuità operativa. Rientrano nel quadro determinate controllate bancarie, emittenti non bancari ed esteri, oltre agli emittenti autorizzati a livello statale sui quali l'OCC dispone dei poteri previsti dalla legge.
Per il titolare di un token, l'identità dell'emittente conta quanto il nome della piattaforma utilizzata. La quotazione su un exchange non dimostra che la società responsabile dell'emissione abbia ottenuto una specifica autorizzazione. Il provvedimento stabilisce le condizioni per il proprio ambito di vigilanza; non certifica indistintamente tutte le stablecoin acquistabili online.
Le modifiche rispetto alla proposta
Nel testo finale e nelle relative spiegazioni emerge una revisione delle regole sulla liquidità delle riserve. Almeno il 5% dovrà essere mantenuto in determinate forme immediatamente accessibili, tra cui depositi disponibili a richiesta, conti di quote pagabili a vista o saldi presso una Federal Reserve Bank. Una delle opzioni proposte prevedeva il 10%. È stato inoltre eliminato il requisito separato di liquidità settimanale contenuto in quell'opzione.
La variazione non riduce la copertura complessiva al 5%. Riguarda la composizione del portafoglio di riserva. Il suo valore deve continuare a essere almeno pari al valore dell'emissione in circolazione. Le riserve devono anche sostenere i rimborsi in condizioni avverse, eventualmente attraverso un margine aggiuntivo rispetto all'importo emesso.
Il testo chiarisce poi quando nasce e quando risulta adempiuto l'obbligo di rimborso. Occorrono una richiesta, il completamento delle procedure di acquisizione del cliente e il rispetto delle condizioni legali necessarie. Tali procedure non devono essere utilizzate per ritardare indebitamente l'accesso al rimborso.
Resta un limite generale di due giorni lavorativi. Il rimborso si considera eseguito quando l'emittente ha elaborato e avviato il trasferimento monetario oppure, su richiesta, accreditato il conto del cliente presso di sé. Non significa necessariamente che la somma sia già arrivata su un conto bancario estero. L'OCC precisa inoltre che l'obbligo riguarda anche i titolari al dettaglio, nel rispetto delle leggi applicabili, e non soltanto i consueti clienti istituzionali.
Le deroghe servono alla transizione, ma vanno richieste
Il bollettino 2026-51 affronta un problema concreto: un emittente esistente potrebbe avere presentato la domanda senza ricevere una decisione prima dell'avvio del regime. Con una domanda sostanzialmente completa pendente presso l'OCC entro il 18 gennaio 2027, può chiedere una deroga. Il periodo massimo consentito dalla legge è di dodici mesi da quella data.
L'autorità prevede generalmente di concedere agli emittenti esistenti ammissibili negli Stati Uniti una deroga all'obbligo di approvazione preventiva, salvo ragioni più forti per negarla. Non si tratta di un'esenzione automatica da ogni requisito. Le altre richieste saranno valutate singolarmente e non è stata individuata una giustificazione generale per dispensare dalle restanti prescrizioni.
Le domande non diventano però presentabili per il solo fatto che il bollettino è stato pubblicato. L'OCC attende l'approvazione dell'Office of Management and Budget, OMB, sulla relativa raccolta di informazioni. Annuncerà separatamente quando inizierà ad accettare domande e richieste di deroga.
Moduli e norme antiriciclaggio restano su binari distinti
Con il bollettino 2026-52 vengono sottoposti a nuovi commenti pubblici moduli settimanali e trimestrali riveduti. Previa approvazione dell'OMB, le prime date di riferimento sarebbero il 25 gennaio 2027 e il 31 marzo 2027. Queste scadenze condizionate non coincidono con l'entrata in vigore della regola il 18 gennaio.
Le disposizioni relative al Bank Secrecy Act, all'antiriciclaggio e alle sanzioni OFAC saranno affrontate in una procedura separata con il Tesoro. Il lavoro ancora da completare non equivale all'abolizione degli obblighi già applicabili.
Per chi opera fuori dagli Stati Uniti, il prossimo elemento da verificare è quindi lo status del singolo emittente, insieme alle sue condizioni effettive di rimborso. Il nuovo quadro non obbliga la tua piattaforma a quotare un token e non ne autorizza la distribuzione in ogni Paese. Non consente neppure di evitare verifiche d'identità o sanzioni. La data di gennaio definisce l'avvio di un regime, non risolve da sola ogni passaggio fra il tuo saldo, un intermediario e la banca.